Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il Regolamento dell'Unione Europea (UE) 10/2011, che è la legge più severa e importante sui prodotti in plastica per alimenti, ha requisiti estremamente rigorosi e completi sullo standard del limite di metalli pesanti per i prodotti a contatto con gli alimenti ed è l'indicatore del vento della normativa internazionale controllo dei rischi per la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

food contact plastic

Nel 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti
15 gennaio. Questo nuovo regolamento entra in vigore il 1° maggio 2011. Abroga la direttiva 2002/72/CE della Commissione. Ce ne sono diversi
disposizioni transitorie e sono riassunte nella tabella 1.

Tabella 1

Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2012  

Può accettare di immettere sul mercato quanto segue

- i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato

Documenti giustificativi FCM disposizioni transitorie

prima del 1 maggio 2011 

I documenti giustificativi si basano sulle regole di base per la migrazione globale e le prove di migrazione specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

Il documento giustificativo per i materiali, gli articoli e le sostanze immessi sul mercato può basarsi sulle nuove norme sulla migrazione stabilite nel regolamento (UE) n. 10/2011 o sulle norme stabilite nell'allegato della direttiva 82/711/CEE

Dal 1 gennaio 2016

I documenti giustificativi si basano sulle regole per i test di migrazione stabilite nel regolamento (UE) n. 10/2011

Nota: 1. Il contenuto del documento di supporto fa riferimento alla Tabella 2, D

Tavolo 2

A. Ambito.

1. Materie e oggetti e loro parti costituiti esclusivamente da materie plastiche

2. Materiali e oggetti multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi

3. Materiali e oggetti di cui ai punti 1 e 2 che sono stampati e/o ricoperti da un rivestimento

4. Strati plastici o rivestimenti plastici, che formano guarnizioni in cappucci e chiusure, che insieme a tali cappucci e chiusure compongono un insieme di due o più strati di diversi tipi di materiali

5. Strati plastici in materiali e oggetti multistrato multimateriale

B. Esenzione

1. Resina a scambio ionico

2. Gomma

3. Siliconi

C. Sostanze dietro la barriera funzionale e le nanoparticelle

Sostanze dietro una barriera funzionale2

1. Può essere fabbricato con sostanze non elencate nell'elenco dell'Unione

2. Deve rispettare la restrizione per il cloruro di vinile monomero allegato I (LMS: non rilevato, 1 mg/kg nel prodotto finito)

3. Le sostanze non autorizzate possono essere utilizzate con un livello massimo di 0,01 mg/kg negli alimenti

4. Non deve appartenere a sostanze mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione senza previa autorizzazione

5. Non deve appartenere a nanoform

Nanoparticelle::

1. Dovrebbero essere valutati caso per caso per quanto riguarda il loro rischio fino a quando non saranno note maggiori informazioni

2. Le sostanze in nanoforma possono essere utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nell'allegato I

D. Documenti giustificativi

1. contiene le condizioni e i risultati di prove, calcoli, modelli, altre analisi e prove sulla sicurezza o ragionamenti che dimostrano la conformità

2. sono messi a disposizione dell'operatore economico su richiesta delle autorità nazionali competenti

E. Migrazione globale e limite di migrazione specifico

1. Migrazione complessiva

- 10mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Migrazione specifica (fare riferimento all'allegato I dell'elenco dell'Unione – Quando non sono previsti limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg)

Lista dell'Unione

Allegato I – Monomero e additivo

ALLEGATO I Contiene

1. Monomeri o altre sostanze di partenza

2. Additivi esclusi i coloranti

3. Ausiliari per la produzione di polimeri esclusi i solventi

4. Macromolecole ottenute dalla fermentazione microbica

5. 885 sostanza autorizzata

Allegato II–Restrizione generale su materiali e articoli

Migrazione specifica di metalli pesanti (mg/kg cibo o simulante alimentare)

1. Bario (钡) =1

2. Cobalto (钴) = 0,05

3. Rame (铜)= 5

4. Ferro (铁) = 48

5. Litio (锂) = 0,6

6. Manganese (锰)= 0.6

7. Zinco (锌)= 25

Migrazione specifica delle ammine aromatiche primarie (somma), Limite di rilevazione 0,01 mg di sostanza per kg di alimento o stimolante alimentare

Allegato III-Simulanti alimentari

10% di etanolo 

Nota: in alcuni casi è possibile selezionare acqua distillata

Simulatore Alimentare A

cibo con carattere idrofilo

3% di acido acetico

Simulatore Alimentare B

cibo acido

20% di etanolo 

Simulatore Alimentare C

cibo fino al 20% di gradazione alcolica

50% di etanolo 

Simulatore Alimentare D1

alimenti contenenti > 20% di gradazione alcolica

prodotto lattiero-caseario

cibo con olio in acqua

Olio vegetale 

Simulatore Alimentare D2

gli alimenti hanno carattere lipofilo, grassi liberi

Poli(2,6-difenil-p-fenilenossido), dimensione delle particelle 60-80mesh, dimensione dei pori 200 nm

Simulatore Alimentare E

cibo secco

Allegato IV- Dichiarazione di conformità (DOC)

1. è rilasciato dall'operatore economico e contiene le informazioni di cui all'ALLEGATO IV3

2. nelle fasi di commercializzazione diverse dalla fase di vendita al dettaglio, il DOC è disponibile per i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti provenienti da fasi intermedie della loro fabbricazione, nonché per le sostanze destinate alla fabbricazione

3. Consente una facile identificazione dei materiali, degli oggetti o dei prodotti provenienti da fasi intermedie di fabbricazione o delle sostanze per le quali è rilasciato

4. – La composizione è nota al fabbricante della sostanza e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta

Allegato V -Condizioni di prova

OM1 10gg a 20° C 20

Qualsiasi contatto con alimenti in condizioni congelate e refrigerate

OM2 10gg a 40°C

Qualsiasi conservazione a lungo termine a temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento fino a 70° C per un massimo di 2 ore o il riscaldamento fino a 100° C per un massimo di 15 minuti

OM3 2h a 70°C 

Qualsiasi condizione di contatto che includa il riscaldamento fino a 70° C per un massimo di 2 ore o fino a 100° C per un massimo di 15 minuti, che non sia seguita da conservazione a lungo termine in ambiente oa temperatura refrigerata.

OM4 1h a 100°C 

Applicazioni ad alta temperatura per tutti gli stimolanti alimentari a temperature fino a 100° C

OM5 2h a 100°C oa riflusso/in alternativa 1h a 121°C 

Applicazione ad alta temperatura fino a 121° C

OM6 4h a 100°C o a riflusso

Qualsiasi condizione di contatto alimentare con stimolanti alimentari A, B o C, a temperatura superiore a 40° C

Nota: Rappresenta le condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con poliolefine

OM7 2h a 175° C

Applicazioni ad alta temperatura con cibi grassi che superano le condizioni di OM5

Nota: nel caso in cui NON sia tecnicamente fattibile eseguire OM7 con il simulante alimentare D2, il test può essere sostituito dal test OM 8 o OM9

OM8 Simulante alimentare E per 2 ore a 175 ° C e simulante alimentare D2 per 2 ore a 100 ° C

Solo applicazioni ad alta temperatura

Nota: quando tecnicamente NON è possibile eseguire OM7 con il simulante alimentare D2

OM9 Simulante alimentare E per 2 ore a 175 ° C e simulante alimentare D2 per 10 giorni a 40 ° C

Applicazioni ad alta temperatura inclusa la conservazione a lungo termine a temperatura ambiente

Nota: quando tecnicamente NON è possibile eseguire OM7 con il simulante alimentare D2

 

Abrogazione della direttiva UE

1. 80/766/CEE, metodo di analisi della direttiva della Commissione per il controllo ufficiale del livello di monomero di cloruro di vinile a contatto con gli alimenti

2. 81/432/CEE, Direttiva della Commissione Metodo di analisi per il controllo ufficiale del rilascio di cloruro di vinile da parte di materiali e oggetti nei prodotti alimentari

3. 2002/72/CE, Direttiva della Commissione relativa ai materiali e agli oggetti di plastica per alimenti

 

 


Orario postale: 19 ottobre-2021